• 7 Ottobre 2024 16:03

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Autorità portuali e Capitanerie responsabili dei servizi tecnico-nautici

Sentenza del Consiglio di Stato da ragione all’Ap di Venezia

 

Il Consiglio di Stato conferma il diritto dell’Autorità Portuale e Autorità Marittima di amministrare autonomamente i servizi tecnico nautici e l’operatività portuale.

Con sentenza del 13 dicembre 2011 infatti, il Consiglio di Stato ha affidato l’organizzazione e la disciplina dei servizi tecnico nautici all’intesa fra l’Autorità Portuale ela Capitaneriadi Porto – responsabile quest’ultima della sicurezza della navigazione – assegnando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una competenza  da esercitare nella sola ipotesi di mancato raggiungimento dell’intesa stessa.

Da un punto di vista giuridico, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’articolo 102 del codice della navigazione – ove è previsto che “le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione” –  è stato parzialmente abrogato dall’entrata in vigore dell’art 14 della  legge 84/94 che affida la determinazione delle norme sulla disciplina e l’organizzazione dei servizi di rimorchio in ciascun porto sede di Autorità Portuali all’intesa fra quest’ultime ela Capitaneriadi Porto.

“La sentenza del Consiglio di Stato – che conferma quanto già stabilito dalla sentenza del Tar del Veneto il 15 giugno 2010 – consente, secondo l’Autorità portuale di Venezia – una migliore  organizzazione dei  servizi tecnico nautici nel porto con l’obiettivo di aumentare la  competitività dei operazioni portuali e quindi attrarre più traffico”.