• 7 Novembre 2024 22:45

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Diporto, arriva il noleggio occasionale

Fissate le modalità di svolgimento dell’attività

E’ stato pubblicato sulla GU n.88 del 2013 il decreto per la definizione delle modalità operative del “noleggio occasionale” nautico. Il decreto appena emanato fissa le “modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell’attività”, rendendo finalmente operativa la norma varata lo scorso anno. La modifica del Codice della nautica prevedeva infatti che il privato potesse noleggiare la propria imbarcazione senza per questo dare luogo ad attività commerciale e senza quindi necessità di annotazione sulla licenza di navigazione. Una misura di rilancio mirata a porre a disposizione delle società di charter una flotta che non devono necessariamente acquistare e dei privati di risorse per contribuire al mantenimento della propria unità. Al termine di un confronto con le amministrazioni interessate UCINA è riuscita ad ottenere l’adozione di un modello unico circa la comunicazione che deve essere inviata agli uffici della Capitaneria di porto e all’Agenzia delle Entrate. Prima dell’inizio di ciascun noleggio occasionale deve dunque essere compilato un solo documento in formato pdf, a breve disponibile sul sito www.guardiacostiera.it , che poi deve essere inviato a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di porto territorialmente competente e alla casella dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Nel caso che il noleggio dia luogo a prestazioni di lavoro – con l’ingaggio di uno “skipper” – va fatta anche la comunicazione all’Inps e all’Inail, attraverso le modalità operative già previste dalla legge per l’inizio delle attività di prestazione occasionale. Va ricordato che nel caso delle imbarcazioni per condurre l’unità in noleggio occasionale è sufficiente la patente nautica, per le navi da diporto è invece richiesto il titolo professionale. Gli introiti maturati, nel limite di 30.000 euro annui, sono poi sottoposti a tassazione secondo l’aliquota forfettaria del 20%.