• 30 Aprile 2024 07:24

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Porti turistici, sugli aumenti dei canoni demaniali il no della Corte costituzionale

Gli aumenti dei canoni demaniali non possono essere indifferenziati e non possono essere automaticamente applicati alle opere realizzate a cura e a spese del concessionario, equiparandole a quelle già di proprietà dello Stato. Chiamata a giudicare la legge che ha modificato unilateralmente e retroattivamente le concessioni-contratto dei porti turistici, la Corte Costituzionale ha fornito una interpretazione della norma in linea con le richieste di Ucina Confindustria Nautica, Assomarinas, Federturismo Confindustria e le marine associate Assonat(Promomar e Marina Punta Ala): i criteri di calcolo dei canoni basati su valori immobiliari di mercato possono riferirsi solo alle opere che già appartenevano allo Stato (e quindi che già possedevano la qualità di beni demaniali) al momento del rilascio della concessione. Per le opere ancora da realizzare o realizzate a cura del concessionario, il calcolo dei nuovi valori immobiliari può avvenire solo al termine della concessione e non già nel corso della medesima. “La Corte ci ha dato un’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione di legge che impone ai giudici amministrativi di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto della concessione, evitando l’applicazione generalizzata degli aumenti dei canoni legati ai valori immobiliari. I porti turistici interessati potranno far valere questo principio nei giudizi di fronte ai TAR e al Consiglio di stato, finalizzati alla corretta ridefinizione dei canoni,” commenta soddisfatta Carla Demaria, presidente UCINA Confindustria Nautica, a nome delle Associazioni di categoria che hanno sostenuto la costituzione in giudizio di fronte alla Suprema Corte.

La vicenda
La complessa vicenda ha avuto inizio con la riforma attuata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria del 2007) che ha moltiplicato fino a 6-7 volte il canone demaniale riferito ai porti turistici, stabilendo l’abrogazione della specifica normativa per loro prevista e l’applicazione di quella riguardante le concessioni turistiche ricreative, inclusi gli aumenti applicati a queste ultime al fine di adeguarli a valori economici correnti. Il giudizio di legittimità ha dunque investito l’art. 1, comma 252, della 296/2006, ed è stato promosso dal Consiglio di Stato e dal TAR Toscana, giudici di fronte ai quali la questione è stata sollevata dai porti turistici.Di fronte alla Corte Costituzionale si sono costituite UCINA Confindustria Nautica e Assomarinas, Federturismo Confindustria, Marina di Punta Ala e Promomar.Nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato ha rilevato che, negli anni di durata della concessione-contratto, per i marina oggetto del giudizio l’importo totale dei canoni dovuti a causa della nuova normativa aumenterebbe di circa cinque volte e ciò renderebbe negativo il margine dell’investimento. Gli stessi giudici di legittimità hanno ricordato come la realizzazione di porti turistici – a differenza delle concessioni turistico-balneari – comporta ingenti investimenti sia per la realizzazione delle opere strutturali, destinate a essere poi acquisite gratuitamente dal demanio, sia per l’impegno gestionale. Ciò richiede un piano economico-finanziario di lungo periodo, approvato al momento dell’affidamento della concessione, nell’ambito del quale l’importo del canone è un elemento determinante.