• 26 Aprile 2024 05:31

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Il Certificato Camerale sulla forza maggiore non salva da contestazioni

In questo grave momento in cui il virus Covid-19 sta condizionando l’esistenza e l’economia globale, le notizie si susseguono molto spesso incontrollate.

Sulla questione della forza maggiore nei contratti commerciali, abbiamo acquisito il parere dell’Avv. Anna Carnielli la quale ritiene importante che le imprese siano adeguatamente informate che confidare nella sola emissione da parte delle Camere di Commercio, su istanza delle imprese iscritte, del documento denominato “Dichiarazione sulle circostanze correlate all’esplosione della pandemia covid-19”  con l’obbiettivo di certificare la causa di forza maggiore, può tradursi in vano affidamento in un rimedio cui far ricorso in quanto, a ben vedere, verosimilmente non idoneo a consentire alle aziende di porsi definitivamente al riparo da potenziali future contestazioni.

Si consideri, infatti, che il documento che verrebbe rilasciato dalla CCIAA dichiara espressamente, nella nota a fine pagina, che “Non è nella responsabilità della Camera di commercio verificare fatti ed eventi relativi alla dichiarazione della Società”, con ciò privando in radice il documento stesso di ogni valenza certificativa ed attestazione di quanto l’azienda dichiara, traducendosi nei fatti ad essere un’elencazione dei provvedimenti assunti a seguito del Covid-19 dal Governo Italiano con una dichiarazione di fatti e circostanze non verificati resa da un’impresa che potrebbe non avere effettuato preventivamente le valutazioni di natura legale che seguono.

E’ necessario, a tal fine, che le imprese facciano urgentemente una check-list dei contratti in essere,  elenchino quali sono gli impedimenti effettivi all’esecuzione del contratto e se sussisterebbero reali  possibilità di ovviare ad essi (in quanto questo è ciò che a posteriori la controparte o l’organi giudicante investito della questione è chiamato a valutare) e li sottopongano all’analisi di un legale specializzato in diritto commerciale internazionale il quale solo ha gli strumenti e l’expertise necessari per analizzarne il testo e determinare il diritto e giurisdizione applicabili, oltre all’orientamento della giurisprudenza rapportati alle specifiche previsioni in materia di forza maggiore, eccessiva onerosità sopravvenuta, hardship, force majeure o frustration, a seconda dei casi.

Vi è poi il caso di prestazioni che di fatto sono temporaneamente impossibili, o l’impossibilità ad adempiere è causata all’azienda per ragione di sub-fornitori che sono a loro volta impossibilitati a prestare il servizio all’azienda, o la notifica che deve essere data gli agenti nei contratti di agenzia e di franchising.

Si tratta di una necessaria strategia di risk-management aziendale che potrebbe altrimenti tradursi, se mal gestita, in un danno economico.

Considerato il possibile effetto domino che si creerà a livello globale una volta cessata la fase emergenziale, é verosimile che molte aziende internazionali, trovando la “coperta molto corta”, si attiveranno per far valere le proprie ragioni contrattuali anche in sede giudiziale, adducendo ogni argomentazione giuridica utile che si sarebbe magari potuta contrastare ora adeguatamente ed in anticipo a favore delle nostre aziende, valutando la via d’uscita migliore e più sicura dal punto di vista legale.

 

 A TUTTI GLI INTERESSATI

DICHIARAZIONE

SULLE CIRCOSTANZE CORRELATE ALL’ESPLOSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19

Su richiesta della Società (denominazione e indirizzo dell’impresa), registrata ufficialmente presso la Camera di commercio di ____________________ al n. __________ del Registro delle imprese ____________, il sottoscritto, (Nome del firmatario incaricato dalla Camera) in nome e per contro della Camera di Commercio, conferma quanto segue :

  • il 30/01/2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza internazionale della sanità pubblica dovuta al Coronavirus;
  • in data 31/01/2020 la Delibera del Consiglio dei Ministri italiano ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, a seguito del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da trasmissioni virali degli agenti, per un periodo di sei mesi;
  • l’11 marzo 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia di COVID-19 una pandemia.

 Al fine di evitare la diffusione del COVID-19 in Italia, il Governo italiano ha adottato diverse disposizioni:

  • il 23/2/2020 misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto legge n. 6 del 23/2/2020);
  • in data 2/03/2020 misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese legate all’emergenza epidemiologica di COVID-19 (decreto legge n. 9 del 02/03/2020);
  • in data 4/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020 e 11/03/2020 ulteriori disposizioni concernenti misure urgenti riguardanti il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale (chiusura delle scuole e di tutti i negozi, ad eccezione di negozi di alimentari, supermercati, farmacie e altri negozi di beni di prima necessità);
  • il 17/03/2020 il Decreto-Legge n. 18 – “Cura Italia” contenente misure per rafforzare il servizio sanitario nazionale e il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza epidemiologica causata da COVID-19;
  • in data 22/03/2020 ulteriori disposizioni di attuazione del Decreto-Legge n. 6 del 23/2/2020, contenente misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale (la produzione industriale e le attività commerciali sono sospese fino al 3/04/2020, ad eccezione delle attività indicate nell’allegato 1 del decreto qui allegato).

L’emergenza sanitaria e tutte le disposizioni di cui sopra hanno causato distorsioni commerciali, limitato il movimento interno della forza lavoro e causato chiusure o riorganizzazioni delle fabbriche.

La suddetta Società ha dichiarato che in relazione alle restrizioni imposte e allo stato di emergenza in corso, non è stata in grado di adempiere agli obblighi contrattuali precedentemente assunti a causa di motivi imprevedibili indipendenti dalla volontà e dalle capacità dell’azienda.1

Data ../../ 2020

Per la CAMERA DI COMMERCIO

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Nome e titolo del Firmatario                                                                 (Timbro della Camera)

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1 Non è nella responsabilità della Camera di commercio verificare fatti ed eventi relativi alla dichiarazione della Società.