Napoli, con ordinanza n. 94/25 il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli, Rende Noto ai soli fini di disciplinare la sicurezza della navigazione, dal 7 settembre al 31 Ottobre 2025 la società Meridiana Costruzioni Generali eseguirà, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, lavori di salpamento di alcuni trovanti nelle acque prospicenti la banchina n° 33 nel porto di Napoli e precisamente nello specchio acqueo delimitato dai vertici sotto meglio specificati (così come da planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento).
Le predette attività saranno realizzate con l’ausilio dei seguenti mezzi navali:
– Moto pontone “Adan 1°” iscritta al n. 10868 dei RR.NN.MM.GG. della Capitaneria di porto di Napoli;
– Moto pontone “Federico”, iscritto al Registro delle navi minori della Capitaneria di Porto di Napoli al n° 10651.

ORDINA
Art. 1
Che dal 7 settembre al 31 Ottobre 2025, durante l’esecuzione delle attività citate in premessa è fatto divieto alle navi e ai natanti in genere di navigare all’interno degli specchi acquei di cui al
“RENDE NOTO”, mantenendo comunque una distanza non inferiore a mt. 50 dall’ unità impegnata
nelle operazioni.
Art. 2
Prescrizioni per le unità in transito
Tutte le unità in navigazione nei pressi del mezzo impegnato nell’attività in parola dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dagli stessi, prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni ottico-acustiche che il personale preposto ai lavori dovesse loro rivolgere e adottando ogni misura aggiuntiva ritenuta idonea che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati
correlati, oltre che procedere con la massima consentita cautela in modo che nell’area interessata dai rilievi non venga indotto alcun moto ondoso ovvero qualsiasi altra interferenza che si riveli dannosa per la buona riuscita della predetta attività.
Art. 3
Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori
Sarà cura dei Comandanti delle unità ipiegate di:
1. assicurare l’ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
2. comunicare alla Capitaneria di Porto di Napoli sul canale 16 V.H.F. e alla Corporazione Piloti del Golfo di Napoli sul canale 12 V.H.F l’inizio dei rilievi e gli spostamenti in ambito portuale, in maniera tale che l’unità addetta ai lavori nel porto non determini interferenze con le manovre di navi mercantili (art. 3 reg. locale pilotaggio). La stessa comunicazione dovrà essere eseguita giornalmente al temine dei lavori;
3. sospendere le operazioni in qualsiasi momento a richiesta della Capitaneria di Porto di Napoli, ovvero al verificarsi di ogni circostanza straordinaria o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione che dovesse insorgere durante l’esecuzione dei lavori, informando prontamente l’Autorità Marittima;
4. informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Napoli nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di natura bellica, con la prescritta procedura;
5. assicurarsi che i mezzi navali in parola espongano i segnali prescritti dal “Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare” (COLREG 72/81) – NAVE CON DIFFICOLTA’ DI MANOVRA (regola. 27);
6. dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività;
7. effettuare tutte le operazioni in mare in condizioni meteo marine favorevoli e sospenderle in caso di peggioramento delle stesse;
8. impiegare sia a terra che a mare, a bordo dei mezzi impegnati, esclusivamente personale qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia;
Art. 4
Manleva
La presente ordinanza, che non costituisce titolo autorizzativo all’esecuzione dei lavori, viene emessa ai soli fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e non esime il richiedente dal munirsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività, rilasciati dagli enti/organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia.
La validità della presente ordinanza è condizionata allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di quelle espresse a vario titolo dagli enti/organismi cui la legge demanda
specifiche competenze in materia, fermo restando la facoltà insindacabile da parte dell’Autorità marittima di interrompere le operazioni a seguito di inderogabili ed urgenti motivi di sicurezza della navigazione.
L’Autorità Marittima è in ogni caso da intendersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone/ animali e/o cose derivanti dallo svolgimento ed esecuzione delle suddette attività,
che ricadranno interamente sulla Società esecutrice dei lavori in parola.
Art. 5
Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 1174 e, se del caso, dell’art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto.
Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.
Art. 6
Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.
IL COMANDANTE
C.A. (CP) Gaetano ANGORA
(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. lgs 82/2005 art. 21)

