Napoli, con ordinanza n. 93/25 il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli, rende noto ai soli fini di disciplinare la sicurezza della navigazione, che dal 8 settembre al 8 novembre 2025 – nelle acque prospicenti la banchina del Termina Flavio Gioia, ormeggi nn. 48-49, (cosi come da planimetrie allegate che sono parte integrante del presente provvedimento) – la società Prisma S.r.l., eseguirà 9 carotaggi (da P1 A P9 – area dragaggio) e il prelievio di 4 campioni (da D1 a D4 –
area deposito).
Le attività in parola verranno effettuate con l’ausilio di Operatori Subacquei e delle seguenti risorse:
MEZZI MARITTIMI:
– Motobarca “ELETTRA” iscritta presso il Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia alla matricola n° CS976; – Motobarca “EURIBIA” iscritto presso il Compartimento Marittimo di Salerno alla matricola n°2708.
ORDINA
Art. 1
Nel corso dell’esecuzione delle attività citate in premessa è fatto divieto alle navi e ai natanti in genere di navigare o sostare a meno di mt. 100 dall’unità impegnata nelle operazioni.
Art. 2
Prescrizioni per le unità in transito
Tutte le unità in navigazione nei pressi dei mezzi impegnati nell’attività in parola dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dagli stessi, prestando massima attenzione alle eventuali
segnalazioni ottico-acustiche che il personale preposto ai lavori dovesse loro rivolgere e adottando ogni misura aggiuntiva ritenuta idonea che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati
correlati, oltre che procedere con la massima consentita cautela in modo che nell’area interessata dai rilievi non venga indotto alcun moto ondoso ovvero qualsiasi altra interferenza che si riveli dannosa per la buona riuscita della predetta attività.
Art. 3
Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori
Sara cura dei comandanti delle unità di:
1. assicurare l’ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
2. prima dell’inizio dei lavori, comunicare alla Capitaneria di Porto di Napoli sul canale 16 V.H.F. e alla Corporazione Piloti del Golfo di Napoli sul canale 12 V.H.F l’inizio dei lavori e l’area di interesse e gli spostamenti in ambito portuale in maniera tale che l’unità addetta ai lavori nel porto non determini interferenze con le manovre di navi mercantili (art. 3 reg. locale pilotaggio).
La stessa comunicazione dovrà essere eseguita giornalmente al temine dei lavori;
3. sospendere le operazioni in qualsiasi momento a richiesta della Capitaneria di Porto di Napoli ovvero al verificarsi di ogni circostanza straordinaria o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione, informando prontamente l’Autorità Marittima;
4. informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Napoli nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di interesse anche di natura archeologica;
5. assicurarsi che i mezzi navali in parola espongano i segnali prescritti dal “Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare” (COLREG 72/81) – NAVE CON DIFFICOLTA’ DI MANOVRA (regola. 27);
6. Rispettare le prescrizioni previste dall’ordinanza n. 37/2013 del 26.03.2013 del Circondario Marittimo di Napoli, recante disposizioni relativa alla disciplina dei lavori subacquei;
7. dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività;
8. effettuare tutte le operazioni in mare in condizioni meteo marine favorevoli e sospenderle in caso di peggioramento delle stesse;
9. Impiegare, sia a terra che a mare, a bordo dei mezzi impegnati, esclusivamente personale qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia;
10. Svolgere le attività prospicenti le banchine solo in assenza di navi all’ormeggio.
Art. 4
Disposizioni aggiuntive
Tutte le attività di immersioni subacquee per cui è previsto l’impiego di operatori dovranno essere sottoposte ad apposita autorizzazione rilasciata da questa Capitaneria di porto in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n°37/2013 in data 26.03.2013. E’ fatto obbligo, altresì, alla società incaricata dei lavori di munirsi di tutte le autorizzazioni previste per legge e non di competenza dell’Autorità Marittima, la quale rimane comunque manlevata da qualsiasi responsabilità conseguente all’adozione della presente ordinanza.
Art. 5
Manleva
La presente ordinanza, che non costituisce titolo autorizzativo all’esecuzione delle predette attività, viene emessa ai soli fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e non esime il richiedente dal munirsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività, rilasciati dagli enti/organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia.
La validità della presente ordinanza è condizionata allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di quelle espresse a vario titolo dagli enti/organismi cui la legge demanda
specifiche competenze in materia, fermo restando la facoltà insindacabile da parte dell’Autorità marittima di interrompere le operazioni a seguito di inderogabili ed urgenti motivi di sicurezza della
navigazione.
L’Autorità Marittima è in ogni caso da intendersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone/ animali e/o cose derivanti dallo svolgimento ed esecuzione delle suddette attività, che ricadranno interamente sulla Società esecutrice dei lavori in parola.
Art. 6
Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 1174 e, se del caso, dell’art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto.
Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.
Art. 7
Disposizioni finali
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.
IL COMANDANTE
C.A. (CP) Gaetano ANGORA
(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. lgs 82/2005 art. 21)

