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Porto di Napoli: Capitaneria di Porto di Napoli ordinanza n. Te/2020

ORDINANZA N. TE/2020

Argomento: Attività di bonifica preventiva da ordigni esplosivi.
Località: Calata del Piliero data: dal 15 Luglio al 31 Agosto 2020

Napoli, 14 luglio 2020 – A decorrere dalla data del 15.07.2020 e fino alla data del 31.08.2020, la società MIAR SUB S.r.l., effettuerà, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale, la ricognizione del rischio bellico nelle acque della Calata del Piliero, attraverso l’utilizzo delle seguenti un’unità d’appoggio:

– Motopontone Donnanna iscritta al n. 10869 dei RR.NN.MM e GG. della Capitaneria di Porto di Napoli;
– Motobarca denominata “Adriano J” iscritta al n. CV 2299 dei RR.NN.MM e GG. della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
– Motobarca denominata “Roma8284” iscritta al n. Roma 8284 dei RR.NN.MM e GG. della Capitaneria di Porto di Roma;
I predetti rilievi verranno eseguiti con l’ausilio di operatori subacquei:

  • 1  Mileo Luca Federico;
  • 2 Coloturos Aristide Enrico;
  • 3 Loreti Silvio.
  • 4 Di Giandomenico Giuseppe;
  • 5 Burraschi Giampiero;
  • 6 Di Giammarco Guido

ORDINA
Art. 1
Nel corso dell’esecuzione delle indagini citate in premessa è fatto divieto alle navi e ai natanti in genere di navigare o sostare a meno di mt. 100 dall’unità impegnata nelle operazioni;
Art. 2.
Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori Sara cura della Soc. MIAR SUB S.r.l.:

1. assicurare l’ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
2. prima dell’inizio dei lavori, comunicare alla Capitaneria di Porto di Napoli sul canale 16 V.H.F. e alla Corporazione Piloti del Golfo di Napoli sul canale 12 V.H.F l’inizio dei lavori (la stessa comunicazione dovrà essere eseguita al temine degli stessi) e gli spostamenti in ambito portuale in maniera tale che l’unità addetta ai lavori nel porto non determini interferenze con le manovre di navi mercantili (art. 3 reg. locale pilotaggio);
3. sospendere le operazioni in qualsiasi momento a richiesta della Capitaneria di Porto di Napoli, ovvero al verificarsi di ogni circostanza straordinaria o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione che dovesse insorgere durante l’esecuzione dei lavori informando prontamente l’Autorità Marittima;
4. informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Napoli nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di natura bellica;
5. assicurarsi che i mezzi navali in parola espongano i segnali prescritti dal “Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare” (COLREG 72/81) – NAVE CONDIFFICOLTA’ DI MANOVRA (regola. 27);
6. dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la
specifica attività;
7. effettuare tutte le operazioni in mare in condizioni meteo marine favorevoli e sospenderle in caso di peggioramento delle stesse.
8. Impiegare sia a terra che a mare, a bordo dei mezzi impegnati, esclusivamente personale qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia; L’Autorità Marittima è in ogni caso da intendersi manlevata da ogni responsabilità per
eventuali danni a persone/ animali e/o cose derivanti dallo svolgimento ed esecuzione delle suddetta attività, da intendersi ricadere interamente sulla Società esecutrice dei rilievi.

Art. 3
(diposizioni aggiuntive)
Tutte le attività di immersione subacquee per cui è previsto l’impiego di operatori dovranno essere sottoposte ad apposita autorizzazione rilasciata da questa capitaneria di Porto in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n°37/2013 in data 26.03.2013. E’ fatto obbligo, altresì, alla società incaricata dei lavori di munirsi di tutte le autorizzazioni previste per legge e non di competenza dell’Autorità Marittima, la quale rimane comunque manlevata da qualsiasi responsabilità
conseguente al rilascio della presente ordinanza.
Art. 4.
Prescrizioni per le unità in transito
Tutte le unità in navigazione nei pressi dei mezzi impegnati nell’attività in parola dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dagli stessi, prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni ottico acustiche che il personale preposto ai lavori dovesse loro rivolgere e adottando
ogni misura aggiuntiva, ritenuta idonea, che garantisca la tutela degli interessi pubblici privati correlati, oltre che procedere con la massima consentita cautela (velocità non superiore a 3 Kts) in modo che nell’area interessata dai rilievi non venga indotto alcun moto ondoso ovvero qualsiasi altra interferenza che si riveli dannosa per la buona riuscita della predetta attività.
Art. 5
Sanzioni
Per i contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, sono previste sanzioni ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Art. 6
Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Pietro G. VELLA