• 18 Aprile 2024 19:06

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Mediatori Marittimi, proroga per l’iscrizione al registro imprese

Con decreto del ministero dello Sviluppo è stato prorogato il termine per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 11 dei decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 che disciplinano le modalità di iscrizione al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per i Mediatori Marittimi. Le imprese (individuali o società) che svolgono attività di mediazione marittima, attive alla data del 12 maggio 2012 e regolarmente iscritte al ruolo (oggi abrogato), avranno tempo fino al 30 settembre 2013 per l’aggiornamento della posizione mediante presentazione di richiesta in via telematica, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività. Per chi, in possesso dei requisiti necessari, desiderasse intraprendere ex novo l’attività è necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in via telematica.

L’attività oggetto della segnalazione  potrà essere iniziata dal giorno della segnalazione stessa, presentando la pratica Comunica corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello MEDIATORI MARITTIMI, riportando altresì in allegato copia della cauzione.  L’Ufficio ricevente , entro il termine di 60 giorni, procederà alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo. In caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotterà provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni. Il deposito cauzionale prestato attraverso fidejussione o deposito infruttifero presso la Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato dovrà essere allegato alla pratica telematica di invio della SCIA. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

“Si ricorda – sottolinea una circolare di ISYBA, dedicata all’iter procedurale – che chiunque svolga attività di mediazione nella compravendita, locazione e noleggio di unità da diporto ha l’obbligo di superare l’esame da Mediatore Marittimo, essendo stata abrogata la figura (mai attivata) del “Mediatore del Diporto”. E che chi svolga “abusivamente” tale attività è punibile ai sensi dell’art. 348 Codice Penale (Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516)”.