• 19 Aprile 2024 00:28

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Il regime assicurativo applicabile alle unità da diporto

Convegno “Profili giuridici della nautica da diporto”

A cura dell’Avv. Alfonso Mignone

In seguito all’ entrata in vigore del c.d. Codice della nautica da diporto (D. Lgs. n. 171 del 2005), è opportuno, in questa sede, affrontare dal punto di vista assicurativo, il problema della compatibilità di tali norme con il D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni ) e, una volta che si è tentata di fornire una soluzione, dedurre quale sia il regime prescrizionale previsto in occasione di un’azione di risarcimento danni da circolazione (rectius navigazione) di unità da diporto.

Preliminarmente va sottolineata la scarsa lungimiranza del Legislatore in occasione della formulazione dell’art. 41 cod. naut., che nel confermare l’obbligatorietà dell’assicurazione di cui all’art. 2054 c.c., richiamando la legge n. 990 del 1969, omette però il richiamo al D.Lgs. n. 209 del 2005. A dir poco infelice è la formulazione dell’art. 123 del D.Lgs. n. 209/2005 che prevede la copertura assicurativa solo per i danni alla persona, con conseguente esclusione per ciò che concerne i danni a cose e ai trasportati, peraltro oggetto delle disposizioni di cui alla legge n. 990/69!

La norma testè richiamata recita testualmente “1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona…
4. Alle unità da diporto…si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.”
La disposizione in esame doveva essere frutto della fusione e dell’aggiornamento di varie norme previgenti: segnatamente l’art. 2 L. n. 990/1969, come modificata dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, e l’art. 3 del relativo regolamento, come modificato dal D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45. Ma per le ragioni precedentemente esposte non lo è stata.

Come già osservato in precedenza l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del proprietario di unità da diporto copre solo i danni alle persone e non alle cose . Pertanto, per i danni a cose, non sussistendo alcun rapporto tra assicuratore e danneggiato, quest’ultimo non ha azione diretta contro l’assicuratore. L’ipotesi de qua è stata oggetto di recente giurisprudenza di merito .
Sull’applicabilità alla materia di cui si verte del D.Lgs. n. 209/2005 occorre ricordare che in tema di sinistri tra natanti (termine improprio utilizzato dal legislatore del D.Lgs. n. 171 del 2005 che incappa in un’altra svista non distinguendoli dalle imbarcazioni e dalle navi) coperte da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile non è applicabile l’art. 149 del suddetto disposto normativo, in quanto lo stesso non fa mai riferimento a questo particolare regime di urto . Sulla possibilità dell’azione diretta del terzo danneggiato a bordo nei confronti dell’assicuratore del natante, mediante il richiamo alla disciplina applicabile alla circolazione stradale, è opportuno richiamare un’interessante sentenza del Tribunale di Ancona .

Per completare la nostra disamina bisogna ricordare che l’art. 40 cod. naut. disciplina la responsabilità extracontrattuale relativa alla circolazione di tutte le unità da diporto, comprese le navi, così come aggiunto dall’art. 3 Legge 172 del 2003 sul riordino della legislazione in materia di diporto nautico.

Il comma 2, del citato art. 40 cod. naut. stabilisce inoltre che, in tema di responsabilità civile, “il locatario/conduttore di unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria (come nel caso di specie), l’utilizzatore dell’unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario”. Trattasi, dunque, di una responsabilità oggettiva che trova la sua ragione nella specialità del diritto della navigazione rispetto al diritto comune (art. 1 cod. nav.) per cui responsabile civilmente è anche l’armatore, figura che, ai fini diportistici, utilizza la nave per gli scopi esplicitamente richiamati nell’art. 2 cod. naut., ed è spesso distinta da quella del proprietario. Infatti è espressamente previsto dall’art. 42, comma 2, cod. naut., che, nel contratto di locazione dell’unità da diporto, il conduttore “esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi”.

Dal punto di vista strettamente processualistico va tenuto in debito conto anche il regime prescrizionale applicabile alle eventuali azioni per il risarcimento del danno in ipotesi di sinistri marittimi in cui siano coinvolte unità da diporto.

In base all’art. 547 cod. nav. “I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno”. Tale previsione è sicuramente da applicare nell’esclusivo contesto delle assicurazioni marittime disciplinate dal Libro III, Titolo V, del codice della navigazione in deroga al principio contenuto nell’art. 2952 c.c., che prevede la prescrizione biennale dalla data del sinistro dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e riassicurazione.
Ciò posto, la disamina verte sull’applicabilità o meno della prescrizione annuale ai sinistri che coinvolgono unità da diporto.

Per risolvere tale questione occorre partire dal principio generale contenuto nell’art. 1885 c.c. che prevede che “le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione”.

In coerenza con detta norma l’art. 1 del codice della navigazione recita “In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, (le norme corporative), e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”. Dalle predette disposizioni sembra evincersi che per le assicurazioni contro i rischi della navigazione si applichi il codice civile in via suppletiva rispetto alla lex specialis del codice della navigazione e, pertanto, sembrerebbe rientrare in tale regime anche la nautica da diporto, per la ragione che rilevante ai fini dell’applicazione del codice della navigazione è la natura della fattispecie (navigazione in senso stretto) piuttosto che i fini commerciali o da diporto della medesima. Il supporto normativo troverebbe conferma nell’art.1 comma 1, cod.naut. che così dispone “…per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative”.

Sulla questione dell’applicabilità o meno del codice della navigazione o del codice civile rinveniamo solo un precedente della giurisprudenza di merito che ha concluso per l’applicabilità del primo proprio in virtù del richiamo alla norma di cui all’art. 1, comma 2, cod.nav.

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