• 20 Aprile 2024 10:02

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Il caso Costa Bioenergie: un duro colpo per la libera iniziativa nel settore delle infrastrutture energetiche strategiche

ASSOCOSTIERI, l’Associazione che riunisce gli operatori indipendenti della logistica energetica italiana, intende portare a conoscenza di tutti gli interlocutori del settore – diretti e indiretti – il caso Costa Bioenergie.

Si tratta, in particolare, degli effetti causati dal “Decreto Agosto” rispetto al progetto di un deposito di GPL che la Società Costa Bioenergie s.r.l. intenderebbe finalizzare nel porto di Chioggia.

Nella fattispecie, il provvedimento (D.lgs. 104/2020) – all’articolo 95 commi 24, 25 e 26 – vieta la realizzazione e l’avvio all’esercizio di impianti di stoccaggio di GPL in aree classificate come patrimonio dell’UNESCO, anche quando già autorizzati.

Secondo l’analisi dell’Associazione, tale previsione costituisce un chiaro esempio di norma ad personam, poiché l’unico caso di impianto di stoccaggio di GPL – presente in un’area UNESCO – è proprio il progetto di Chioggia.

Accanto alla mancanza di generalità ed astrattezza della disposizione, vale rilevare come essa violi anche il principio di ragionevolezza che impone di trattare in maniera uguale situazioni simili.

È infatti da dimostrare il potenziale pregiudizio per le aree UNESCO derivante dall’impianto di mero stoccaggio (e non di lavorazione) di GPL rispetto agli impianti di lavorazione, trasporto, lavorazione e gestione degli altri prodotti infiammabili e pericolosi presenti nella laguna veneta o nelle altre aree UNESCO.

Queste osservazioni risultano ancora più allarmanti se messe in relazione con gravi violazioni di alcuni principi costituzionali.

Partendo dalla tipologia di strumento normativo in cui il provvedimento è inserito, si nota come secondo l’articolo 77 della Costituzione “in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”, di per sé è evidente quindi come non si riscontrino questi presupposti nel caso in specie anche solo considerando il lasso di tempo trascorso dall’autorizzazione del progetto.

Allo stesso modo, ASSOCOSTIERI, evidenzia una violazione dell’articolo 41, sempre della Carta Costituzionale, che garantisce la libertà di iniziativa economica purché non in contrasto con sicurezza, libertà e dignità umana.

Secondo l’Associazione, deliberare per decreto legge la chiusura di un’infrastruttura strategica già autorizzata, con il pretesto di una presunta (ed indefinita) tutela delle aree UNESCO è, di fatto, un actum principii di mero arbitrio politico, che rappresenta un pericoloso atto di aggressione all’ordinamento democratico per il quale solo la distrazione dei tempi moderni e la complicità del periodo estivo possono rappresentare una parziale giustificazione alla mancata indignazione della società civile.

Anche l’articolo 42 della Costituzione, il cosiddetto statuto costituzionale della proprietà, risulta violato sulla base del comma 26 dell’articolo 95 del D.lgs. 104/2020, questo perché espropriare la proprietà privata a fronte di un indennizzo la cui valutazione è rimessa non ad una procedura espropriativa ex lege ma alla valutazione del principio su quanto e quando riconoscere un indennizzo (dagli stanziamenti di bilancio) non adeguato a fronte degli importi spesi.

Il provvedimento costituisce quindi un grave precedente in cui si ribalta un diritto acquisito al termine di un annoso procedimento autorizzativo, nel quale la sicurezza e gli aspetti ambientali sono stati oggetto di approfondita valutazione tecnica, e si perseguita una singola iniziativa imprenditoriale.

Sulla base di quanto sopra riportato, ASSOCOSTIERI manifesta rammarico per un epilogo del genere, non discusso o negoziato con le parti in causa, finale forse già scritto di una vicenda decennale che è un triste esempio per tutti quegli imprenditori privati che cercano di portare avanti le proprie iniziative d’impresa confidando sulla neutralità e buona fede dello Stato.