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Guardia Costiera di Napoli: sequestro preventivo degli esercizi di ristorazione “Zi Teresa” e “La Bersagliera”

Napoli, 2 ottobre 2020 – Il giorno 30 settembre 2020, ufficiali della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli e della Polizia locale U.O.T.E., hanno proceduto all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Napoli su richiesta di questa Procura della Repubblica, avente ad oggetto le due strutture esterne antistanti, rispettivamente, gli esercizi di ristorazione “Zi Teresa” e “La Bersagliera”, site presso il Borgo Marinari, Banchina S.Lucia in Napoli.

Il procedimento è iscritto nei riguardi dei proprietari/gestori dei due ristoranti, e i reati per cui si procede sono quelli di cui agli artt. 54-1161 R.D. n. 327/1942, 633-639 bis c.p., nonché 113, 590 c.p. Le indagini, coordinate dalla 5^ sezione di questo Ufficio, competente per i reati ambientali ed urbanistici, hanno consentito di accertare che mediante i due manufatti in sequestro, in violazione di quanto prescritto dalle concessioni demaniali marittime, si è realizzata l’occupazione illegittima di area demaniale marittima, antistante la banchina de1 Borgo marinari, in eccedenza, rispetto al consentito, per un’area pari, rispettivamente, a mq 30 per il ristorante “Zi Teresa”, ed a mq 15 per il ristorante “La Bersagliera”.

In particolare le attività investigative (che hanno avuto origine dalla querela di un privato), hanno evidenziato che, in conseguenza dell’ illecita occupazione del suolo demaniale e del conseguente restringimento dello spazio della banchina riservato al transito pedonale, in data 20.10.19 si verificava un infortunio dovuto alla caduta del denunciante nello specchio acqueo antistante la banchina ove insiste la struttura esterna del ristorante “Zi Teresa”, episodio a seguito de1 quale la persona offesa riportava lesioni personali alla testa superiori a 30 giorni.

Il sequestro preventivo delle tensostrutture dei due ristoranti, entrambe di incisiva volumetria, stabilmente infisse al suolo e tali da non potersi considerare quali opere di carattere temporaneo e/o stagionale, si è reso necessario al fine di evitare la reiterazione dei reati per cui si procede e l’aggravamento delle conseguenze degli stessi, identificabili, in particolare, nell’ impedimento della libera fruibilità dell’area pubblica demaniale illecitamente occupata in eccedenza, nonché ne1 pericolo per l’incolumità pubblica dei pedoni che transitano in quel luogo.