• 19 Aprile 2024 10:55

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Capitaneria di Porto di Napoli – Ordinanza nr. Te/2021

Argomento: Disciplina viabilità portuale per la movimentazione di blocchi di scafo di grandi dimensioni tra il molo 40 e il molo 37.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942; VISTO il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 6, comma 7, concernente il potere del Comandante di porto, Capo di Circondario Marittimo, di disciplinare con ordinanza nelle aree portuali aperte all’uso pubblico;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

VISTO Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 “Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti”, che individua quale “Autorità di sicurezza del porto”, l’Ufficio del Compartimento marittimo avente giurisdizione sui porti soggetti all’applicazione del decreto;

VISTE le circolari dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995 in materia di circolazione stradale in ambito dei porti, in uno ai contenuti del parere dell’Avvocatura generale dello Stato, pervenuto al Comando Generale del Corpo dell Capitanerie di porto con prot.n. 302569 in data 29/05/2019, che acclarano la competenza dell’Autorità marittima in materia;

VISTA la nota del Cantiere Palumbo datata 02.09.2021 – e successiva integrazione pervenuta in data 09.09.2021 – con la quale ha richiesto, nei giorni 11 e 12 Settembre p.v., la chiusura parziale del tratto viario in via Calata Marinella per lo spostamento di blocchi di scafo di grandi dimensioni dal pontile Vittorio Emanuele molo 40 alla Calata Marinella molo 37;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con nota prot. n. 64/2021 in data 08.09.2021;

RITENUTO NECESSARIO ai sensi e per gli effetti dell’art.6 comma 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, in ordine alla relativa potestà ricadente in capo all’Autorità marittima di dover disciplinare la circolazione in ambito portuale in ragione della movimentazione spostamento di blocchi di scafo di grandi dimensioni dal pontile Vittorio Emanuele molo 40 alla Calata Marinella molo 37;

VISTI gli articoli 17, 81 e 82 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

Nei giorni 11 e 12 Settembre 2021, dalle ore 08:00 fino a termine esigenza e comunque non oltre le ore 17:00, il Cantiere Navale Palumbo effettuerà con l’ausilio di autogrù il trasporto e sollevamento di due blocchi di scafo, dal Pontile Vittorio Emanuele molo 40 alla Calata Marinella Molo 37. Durante tale arco temporale in via Calata Marinella sarà garantito il senso unico alternato, mentre nel corso dell’effettivo trasferimento la viabilità nel tratto di strada in questione sarà interdetto.

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalle ore 08.00 e fino a termine esigenza e comunque non oltre le ore 17:00, nei giorni 11 e 12 Settembre 2021, per le attività di cui al “rende noto” il transito sul tratto viario di Calata Marinella è consentito a senso unico alternato. Quanto sopra avverrà ad eccezione delle sole fasi di movimentazione di ciascun blocco dove, per facilitarne il passaggio in sicurezza, il transito sarà interdetto previa comunicazione alla Centrale Operativa della Capitaneria di porto di Napoli e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Articolo

2 Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 1161 (comma 2) e 1174 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi del Decreto legislativo n° 285/1992 e ss.mm.ii. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Articolo 

3 Disposizioni finali

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Pietro G.VELLA